Le regole per guidare il monopattino elettrico

Felice Nappi • 30 aprile 2022

Le regole per guidare il monopattino elettrico in sicurezza

di Felice Nappi


 

Il monopattino elettrico non è considerabile un vero e proprio mezzo di trasporto ma un acceleratore di andatura , Con la legge del 28 febbraio 2020, in vigore dal 1° marzo 2020 (la quale apporta modifiche al decreto-legge 20 dicembre 2019 n. 162), il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno ha disciplinato la circolazione su strada dispositivi per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quindi, assieme a segway, hoverboard e monowheel, anche dei monopattini elettrici, anche al di fuori dell’ambito della sperimentazione.


In base a quanto già stabilito dall’art.1 c.75 della legge 160/2019, vengono fissate le caratteristiche alle quali, il monopattino elettrico, viene paragonato ad un velocipede. Non ad un piccolo motorino, dunque, ma ad una bicicletta.

Nello stesso art.1 c.75 della legge 160/2019 viene affrontata la problematica relativa alla circolazione che, per effetto del sopra citato paragone con i velocipedi, non deve essere soggetta a particolari prescrizioni relative ad omologazione, approvazione, immatricolazione, targatura o copertura assicurativa.


Ma, per la corretta circolazione su strada, un monopattino elettrico ha la necessità di corrispondere ad alcune caratteristiche:

  • Il monopattino elettrico deve avere un motore elettrico di potenza nominale continua (avere cioè un motore che è in grado di erogare una potenza in modo continuativo nel tempo in condizioni elettriche e meccaniche di normale utilizzo) non superiore a 0,50 kW (500 Watt).
  • Il monopattino elettrico può essere fatto circolare solo su strade urbane di limite di velocità fissato a 50 km/h, dove cioè è consentita anche la circolazione dei velocipedi. Rimangono interdette alla sua circolazione, così come alla circolazione di tutti i velocipedi, tutte le strade urbane con limite di velocità fissato ad una velocità superiore a 50 km/h, come ad esempio le strade urbane a scorrimento veloce.
  • Il monopattino elettrico non deve essere in alcun modo dotato di posti a sedere per l’utilizzatore, in quanto questi dispositivi sono pensati per essere utilizzati con postura “in piedi”.
  • Il monopattino elettrico deve essere dotato di una velocità limitata, che non consenta cioè allo stesso di superare i 25 km/h durante la circolazione sulla carreggiata stradale, ed i 6 km/h durante la circolazione nelle aree pedonali.
  • Il monopattino elettrico deve essere dotato di campanello per le segnalazioni acustiche, esattamente come lo deve essere un qualsiasi altro velocipede.
  • Il monopattino elettrico deve riportare la marcatura “CE” prevista per legge dalla direttiva 2006/42/CE. Tale documento non deve essere sempre portato con sé dal conducente ma, la Polizia Stradale, in caso di dubbi sulla conformità del mezzo, potrà riservarsi di chiedere l’esibizione del citato documento in conformità con l’art. 180, comma 8, CdS.
  • Il monopattino elettrico, da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo di buio e durante il giorno qualora le condizioni atmosferiche lo richiedano, deve essere equipaggiato con luci bianche o gialle anteriori e con luci rosse e catadiottri posteriori per consentire la corretta segnalazione luminosa. In mancanza di questi requisiti, il monopattino elettrico dovrà essere soltanto condotto o trasportato a mano.

Secondo le regole e le norme previste per condurre il monopattino elettrico, specie secondo l’art.1 c.75 della legge 160/2019, il casco deve essere indossato soltanto se alla guida si trova un minorenne. I monopattini elettrici possono quindi essere guidati anche da conducenti minorenni, i quali sono però obbligati all’utilizzo dell’idoneo casco di protezione.

Quest’obbligo differisce da quelli richiesti ai minorenni per la conduzione di altri velocipedi a causa della maggiore pericolosità del monopattino elettrico rispetto alla bicicletta. All’interno del c.75 si va a porre in risalto il termine “idoneo” in quanto, come casco “non idoneo” si intende quando per completa protezione alla testa.


  • Il casco deve essere “resistente allo scalzamento”, nel senso che il casco deve rimanere ben adeso al capo anche a fronte di forze esterne che tendono a scalzarlo
  • Il casco deve avere la capacità di assorbire gli urti, nel senso che il casco deve apparire integro, senza fratture, fessurazioni o profonde abrasioni della superficie
  • Il casco deve avere dimensioni aderenti a quelle del capo del conducente, nel senso che deve essere di adeguata misura così da riuscire a proteggere effettivamente le varie parti sensibili della testa, mantenendosi sempre nella posizione di protezione.

 

Se il casco è provvisto di omologazione di qualsiasi tipo, come l’omologazione per la strada o

 

l’omologazione per ambiti sportivi in cui è necessario proteggersi il capo da eventuali urti, allora è da considerarsi idoneo in quanto ha già superato i test previsti dalla normativa.

 

 


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