Le Camere inizieranno senza la modifica dei regolamenti parlamentari

Francesco Urraro • 1 settembre 2022

Le Camere inizieranno senza la modifica dei regolamenti parlamentari

La legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, recante « Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costi- tuzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari », ha modificato l’articolo 57 della Costituzione, riducendo, per il Senato, il numero degli eletti a duecento senatori. L’articolo 4 della citata legge di revisione costituzionale stabilisce altresì che le nuove disposizioni di cui agli articoli 56 (per la Camera dei deputati) e 57 della Costituzione si applicano a decorrere dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della riforma e comunque non prima che siano decorsi sessanta giorni dalla stessa data di entrata in vigore.


Come è noto, tale riforma è stata successivamente confermata dal voto del referendum indetto in data 17 luglio 2020. Non è stato modificato il numero di componenti del Consiglio di Presidenza e degli Uffici di Presidenza delle Commissioni, sulla base della considerazione che il carico di lavoro di tali organi non risulterebbe alleggerito dalla riduzione del numero dei senatori. Di tale riduzione è stato invece tenuto conto attraverso la soppressione dei commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 5, concernenti l’integrazione del Consiglio di Presidenza con un numero massimo di due ulteriori Segretari.

La disciplina della composizione dei Gruppi parlamentari è stata profondamente modificata, sia in conseguenza della riduzione del numero dei senatori, sia in un’ottica di rafforzamento delle norme atte a contrastare il fenomeno della mobilità parlamentare, già introdotte dalla riforma organica del Regolamento approvata il 20 dicembre 2017.


Ciascun Gruppo, ad esclusione del Gruppo misto e del Gruppo rappresentativo delle minoranze linguistiche, dovrà essere composto da sette senatori in luogo di dieci e rappresentare un partito o movimento politico – eventualmente anche in coalizione – che alle ultime elezioni abbia presentato candidati con lo stesso contrassegno, conseguendo l’elezione di almeno un senatore. Resta ferma la possibilità di costituire Gruppi di coalizione elettorale, così come la possibilità di costituire, anche in seguito, Gruppi autonomi da parte di ciascuna componente della coalizione stessa, nel rispetto dei requisiti numerici previsti.


Resta consentita la costituzione di nuovi Gruppi in corso di legislatura, purché composti da almeno dieci senatori e rappresentativi di un partito o un movimento politico – del quale assumono il contrassegno – chenellalegislaturaabbia presentato alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo propri candidati, conseguendo l’elezione di propri rappresentanti.


Il Gruppo rappresentativo delle minoranze linguistiche deve essere composto da almeno quattro iscritti (in luogo degli attuali cinque). I senatori che entro l’ordinario termine di tre giorni non abbiano aderito ad alcun gruppo formano il Gruppo misto nel quale, ai sensi del nuovo comma 6 dell’articolo 14, possono essere costituite componenti politiche rappresentative di una forza politica che abbia conseguito – con lo stesso contrassegno – l’elezione di almeno un senatore, ovvero l’elezione di propri rappresentanti alle elezioni politiche, regionali o del Parlamento europeo.

Proprio sulla scorta dell’esperienza del Parlamento europeo, viene per la prima volta prevista, anche per i senatori elettivi, la possibilità di non essere iscritti ad alcun Gruppo parlamentare. Segnatamente, ai sensi del nuovo comma 1 dell’articolo 14, sia i senatori che si dimettono dal Gruppo di ap- partenenza, sia i senatori espulsi, salvo che entro tre giorni abbiano aderito ad altro Gruppo già costituito, non risulteranno iscritti ad alcun Gruppo. A tale categoria vengono comunque garantiti adeguati spazi di intervento e la relativa assegnazione alle Commissioni parlamentari è disposta dal Presidente del Senato, nel rispetto del rapporto tra maggioranza e opposizione.


Sempre al fine di arginare la mobilità parlamentare, nel solco della riforma del 2017 sono state introdotte ulteriori misure atte a disincentivare tale fenomeno: la previsione della decadenza dalle cariche del Consiglio di Presidenza è stata estesa ai Questori, con l’esplicitazione del principio in base al quale le norme in materia di decadenza per trasferimento ad altro Gruppo « non si applicano mai al Presidente del Senato ». 

Sotto il profilo dell’organizzazione interna dei Gruppi parlamentari, la carica di tesoriere, già prevista dall’articolo 16-bis, comma 10, è stata ulteriormente valorizzata, al fine di consentire a ciascun Gruppo di diversificare incarichi e responsabilità rispetto alla posizione del proprio Presidente, che rappresenta invece l’organo di direzione più eminentemente politica. Pertanto, all’articolo 15, comma 2, è stata introdotta un’integrazione in base alla quale il tesoriere deve necessariamente essere un senatore, nominato (o revocato) dal Gruppo di appartenenza. Il regolamento del Gruppo può in particolare prevedere l’attribuzione al tesoriere della rappresentanza legale del Gruppo stesso. Anche di tale nomina, così come delle vicende successive, viene data comunicazione alla Presidenza del Senato.


La disciplina concernente il numero e le competenze delle Commissioni permanenti è da subito risultata quella sulla quale la riduzione di un terzo dei senatori ha determinato le ricadute più rilevanti. È prevista una riduzione a dieci Commissioni, attraverso forme di accorpamento di quelle attualmente previste, basate su due criteri complementari: da un lato, si è ritenuto del tutto logico impostare tali accorpa- menti sulla base di un criterio di affinità tematica delle competenze da attribuire; dall’altro, è stata condivisa la necessità di impostare tale ridefinizione anche sulla base dei carichi di lavoro ordinariamente assegnati alle Commissioni attualmente esistenti. È questa la ragione della scelta di accorpare le Commissioni Affari esteri e Difesa, le Commissioni Ambiente e lavori pubblici, le Commissioni Industria e Agricoltura, nonché le Commissioni Lavoro e Sanità.

Al contempo, sia il Comitato ristretto che la Giunta per il Regolamento hanno ritenuto necessario escludere da ogni ipotesi di accorpamento la Commissione Bilancio, Commissione Affari costituzionali e la Commissione Giustizia, in considerazione dell’ampiezza dell’attività da esse svolta, della quale il notevole numero di provvedimenti assegnati e trattati costituisce la dimostrazione più evidente.


Nel corso dei dibattiti è peraltro più volte emersa la questione della necessità di una definizione più precisa – ai fini delle assegnazioni dei provvedimenti – degli ambiti di competenza delle singole Commissioni permanenti, che rientrano tra i poteri propri del Presidente del Senato, il cui esercizio ri- sulta fondato essenzialmente sulla prassi e sui precedenti. A tale proposito, se da un lato sia il Comitato ristretto sia la Giunta in sede plenaria hanno convenuto sull’inopportunità di inserire nel Regolamento disposizioni eccessivamente analitiche sulla competenza di ciascuna Commissione, sono però state prese in considerazione alcune questioni specifiche, che si intende riassumere nella presente relazione, quale criterio di indirizzo per la fase applicativa successiva all’entrata in vigore della riforma.



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