Suicidio assistito, la libertà di vivere o morire sia un diritto inalienabile

Francesco Urraro • 28 agosto 2022

Suicidio assistito, la libertà di vivere o morire sia un diritto inalienabile

La Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il 10 marzo 2022, il testo che reca disposizioni in materia di "morte volontaria medicalmente assistista", disciplinando la facoltà di richiedere assistenza medica, al fine di porre fine volontariamente ed autonomamente alla propria vita, in presenza di specifici presupposti e condizioni. A tal fine, il testo individua altresì i requisiti e la forma della richiesta, nonché le modalità con le quali può avvenire la morte volontaria medicalmente assistita. Si prevede inoltre l'esclusione della punibilità per il medico, il personale sanitario e amministrativo nonché per chiunque abbia agevolato il malato nell'esecuzione della procedura di morte volontaria medicalmente assistita cui si sia dato corso nel rispetto delle disposizioni di legge. Specifiche disposizioni concernono inoltre l'obiezione di coscienza del personale sanitario e l'istituzione dei Comitati per la valutazione clinica presso le aziende sanitarie territoriali.


Il tema della liceità dell'agevolazione dell'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di un paziente tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetto da patologia irreversibile è stato oggetto di intervento della Corte costituzionale. La Corte ha dapprima formulato un monito "a tempo" al Parlamento, affinché lo stesso intervenisse su una tematica in cui è presente "l'incrocio di valori di primario rilievo, il cui compiuto bilanciamento presuppone, in via diretta ed immediata, scelte che anzitutto il legislatore è abilitato a compiere" (ordinanza n. 207 del 2018), e poi ha dichiarato l'incostituzionalità della fattispecie penale dell'aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con determinate modalità, agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente (sentenza n. 242 del 2019). Dichiarando l'incostituzionalità, la Corte ha contestualmente ribadito «con vigore l'auspicio che la materia formi oggetto di sollecita e compiuta disciplina da parte del legislatore, conformemente ai principi precedentemente enunciati».

La sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019


Come è noto, sul tema della morte volontaria medicalmente assistita, con specifico riguardo alla fattispecie dell'aiuto al suicidio di cui all'articolo 580 del codice penale, è intervenuta la Corte costituzionale. La Corte è intervenuta in primo luogo con l'ordinanza n. 207 del 23 ottobre 2018. In tale ordinanza, la Corte ha escluso che l'incriminazione dell'aiuto al suicidio, ancorché non rafforzativo del proposito della vittima sia, di per sé, incompatibile con la Costituzione in quanto essa si giustifica in un'ottica di tutela del diritto alla vita, specie delle «persone più deboli e vulnerabili». La Corte ha individuato tuttavia un'area di non conformità costituzionale della fattispecie, corrispondente ai casi in cui l'aspirante suicida «si identifichi in una persona (a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli». In tale evenienza, secondo la Corte, il divieto indiscriminato di aiuto al suicidio «finisce [...] per limitare la libertà di autodeterminazione del malato nella scelta delle terapie, comprese quelle finalizzate a liberarlo dalle sofferenze, scaturente dagli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., imponendogli in ultima analisi un'unica modalità per congedarsi dalla vita, senza che tale limitazione possa ritenersi preordinata alla tutela di altro interesse costituzionalmente apprezzabile, con conseguente lesione del principio della dignità umana, oltre che dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza in rapporto alle diverse condizioni soggettive». Con l'ordinanza citata la Corte ha disposto il rinvio del giudizio di costituzionalità dell'art. 580 c.p. , per dare al legislatore la possibilità di intervenire con una apposita disciplina «che regoli la materia in conformità alle segnalate esigenze di tutela».


Trascorso il tempo indicato nell'ordinanza, la Corte ha ritenuto, "in assenza di ogni determinazione da parte del Parlamento", di non poter "ulteriormente esimersi dal pronunciare sul merito delle questioni, in guisa da rimuovere il vulnus costituzionale". Con la sentenza n. 242 del 2019, la Corte ha quindi dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 13 e 32, secondo comma, Cost., l'articolo 580 c.p., nella parte in cui non esclude la punibilità di chi, con le modalità previste dalla legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento) agevola l'esecuzione del proposito di suicidio, autonomamente e liberamente formatosi, di una persona tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale e affetta da una patologia irreversibile, fonte di sofferenze fisiche o psicologiche che ella reputa intollerabili, ma pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli, sempre che tali condizioni e le modalità di esecuzione siano state verificate da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, previo parere del comitato etico territorialmente competente.

Con riguardo agli effetti della pronuncia sul piano temporale la Corte specifica che i requisiti procedimentali indicati, quali condizioni per la non punibilità dell'aiuto al suicidio prestato a favore di persone che versino nelle situazioni indicate analiticamente nella sentenza, valgono per i fatti successivi alla pubblicazione della sentenza stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (avvenuta il 27 novembre 2019).

Non potendo le medesime condizioni procedimentali "essere richieste, tal quali, in rapporto ai fatti anteriormente commessi, come quello oggetto del giudizio a quo, che precede la stessa entrata in vigore della legge n. 219 del 2017" la Corte specifica che in tali evenienze "la non punibilità dell'aiuto al suicidio rimarrà subordinata, in specie, al fatto che l'agevolazione sia stata prestata con modalità anche diverse da quelle indicate, ma idonee, comunque sia, a offrire garanzie sostanzialmente equivalenti".


Sarà quindi necessario che il giudice, nel caso concreto, accerti che "le condizioni del richiedente che valgono a rendere lecita la prestazione dell'aiuto – patologia irreversibile, grave sofferenza fisica o psicologica, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e capacità; di prendere decisioni libere e consapevoli – abbiano formato oggetto di verifica in ambito medico"; che "la volontà dell'interessato sia stata manifestata in modo chiaro e univoco, compatibilmente con quanto è; consentito dalle sue condizioni"; che "il paziente sia stato adeguatamente informato sia in ordine a queste ultime, sia in ordine alle possibili soluzioni alternative, segnatamente con riguardo all'accesso alle cure palliative ed, eventualmente, alla sedazione profonda continua".



Share

Tutti gli articoli

Autore: Iazzetta Giuseppe 26 maggio 2025
La cura del verde e il suo risvolto psicofisico
Autore: Iazzetta giuseppe 25 maggio 2025
Capitolo 1
Autore: Marianna Marra 19 maggio 2025
Marianna Marra : "Gennaro Regina discende da una famiglia di editori d’arte e librai antiquari dal 1880, custode di quel cordone ombelicale a tre vasi che tutt'ora gli consente un prolifico scambio di sangue con la sua terra madre adorna di storia e di simbologie ".
Autore: Felice Massimo De Falco 16 maggio 2025
La resilienza di Alessia è una sintassi fluida, fatta di un sé che agisce, di sorrisi che trasformano, di una comunità che accoglie, di pause che creano, di una malattia che insegna. È una lingua che rifiuta la fretta e abbraccia la connessione, che trova bellezza nel ritmo lento di un sorriso condiviso. In Ritratti a viva voce, celebrato l'11 maggio 2025 a San Quirico d’Orcia, Alessia è una strofa di un poema collettivo, una donna che, con ogni risata, ricorda al mondo che la resilienza non è solo sopravvivere: è vivere, amare e costruire, un sorriso alla volta.
16 maggio 2025
Il progetto si pone come baluardo contro quella che le promotrici descrivono come una deriva culturale, morale e sociale, proponendo una presenza femminile che coniughi fermezza e cura. «Donne di Destra è un invito a tutte le donne a impegnarsi attivamente, non per occupare spazi di potere, ma per costruire una politica che guardi al futuro senza dimenticare le nostre radici», affermano le quattro fondatrici, evidenziando il ruolo della donna come custode di valori e tradizioni.
Autore: Iazzetta 13 maggio 2025
A due giornate dal termine, si rincorrono i sogni tra dubbi e passione del popolo partenopeo, sempre pronto a sostenere ed osannare i loro amati beniamini. In una stagione tra alti e bassi in cui sembra essersi ritrovata la calma, la serenità e il temperamento visto con intensità nella stagione di "spallettiana" memoria. Quest'anno, tutto sembra possibile, l'ammiccamento al quarto scudetto è avvenuto con successo e il sogno di tanti giovani partenopei e di correre in strada a festeggiare cucito al petto il quarto scudetto napoletano. I sacrifici tanti, ci sono stati, il gioco di Mister Conte ha prodotto ottimi risultati, sebbene qualche lacuna in termini di intensità e di cinismo si sia evidenziata più volte nell'arco della stagione, non ultimo il pareggio di Genoa, in cui la squadra pur producendo un ottimo gioco, si è fatta raggiungere ben due volte. Resta importante mantenere la calma , in questo finale di stagione e tirare fuori gli artigli, lasciar andar via le pressioni e le paure, usare la tenacia e la regolarità che ha contraddistinto i nostri beniamini.
Autore: Mario Sorrentino 12 maggio 2025
Educare alla consapevolezza della sessualità significa rendere più consapevoli i ragazzi rispetto alle inevitabili implicazioni di tipo psichico e sociale che la diversità sessuale comporta.I genitori solitamente aspettano che siano i figli a rivolgere loro delle domande, a loro volta i ragazzi, spesso faticano a fare tali domande per l’imbarazzo che potrebbe comportare. La paura di essere giudicati o di porre quesiti “sbagliati” induce i giovani adolescenti, e non solo, a non confrontarsi né con le figure adulte di riferimento (genitori, insegnanti) né con i pari; i ragazzi e le ragazze cercano le risposte ai loro quesiti sui social, su Internet o su qualche blog spesso gestito da altri pari. Tutto questo genera risposte poco precise ma soprattutto non sempre o non del tutto corrette, con il rischio di diffondere false credenze e aspettative errate sulla sfera sessuale, emotiva e relazionale.
Autore: Felice Massimo De Falco 11 maggio 2025
"Quel che so di loro" è un memoir politico che intreccia analisi storica e riflessione personale, offrendo un ritratto lucido e critico della Seconda Repubblica. Elio Vito emerge come un testimone privilegiato delle trasformazioni del berlusconismo, da esperimento liberale a forza subalterna alla destra, e della crisi della politica italiana, segnata da trasformismo e disaffezione. La sua storia è quella di un radicale che ha cercato di portare i valori di libertà e giustizia in un partito che, col tempo, ha smarrito la propria identità: “La libertà, vince, sempre. Anche le mie dimissioni, in fondo, sono state un piccolo gesto di libertà” .
Autore: Felice Massimo De Falco 5 maggio 2025
“La follia non è solo un’ombra, ma una luce che illumina il genio. Nei miei studi su grandi personalità, ho visto come il dolore mentale possa trasformarsi in forza creativa". Ghaem i, con quest’opera, ci invita a ripensare la leadership attraverso la lente della psichiatria, mostrando come qualità legate a disturbi dell’umore – realismo, empatia, resilienza e creatività – abbiano reso leader come Lincoln e Churchill eccezionali in tempi di crisi, mentre figure come Sherman e Ted Turner hanno brillato per la creatività bipolare. Combinando storia e psichiatria, Ghaemi dimostra che la ‘normalità’ di leader come Chamberlain o Bush può fallire, e che persino alcune follie, come la psicosi, possono generare dispotismo, offrendo una visione audace che destigmatizza la malattia mentale e ne rivela i benefici per la società.” La prefazione è a cura della professoressa Liliana Dell'Osso, Presidente della Società italiana di Psichiatria.
Autore: Felice Massimo De Falco 3 maggio 2025
La sua mission è tornare a considerare i pazienti come persone prima ancora che malati.
Altri post